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La presenza straniera in Italia negli anni '90 - Istat

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sponibilità previsto dalla normativa precedente e la nuova prassi di programmazione dei flussi. Tuttaviatale programmazione presenta degli impedimenti, anche perché poggia su procedure piuttosto complicate,previste dalla stessa legge 39/90, che co<strong>in</strong>volgono numerosi dicasteri e necessitano di tempilunghi per essere messe <strong>in</strong> pratica 1: ad una tempestiva pubblicazione del previsto decreto per i primi<strong>anni</strong>, <strong>in</strong>fatti, ha fatto seguito una sempre più evidente difficoltà nel coord<strong>in</strong>are l'uscita del decreto suddettoe l'anno di applicazione dello stess0 2 .Il lavoro stagionale, <strong>in</strong> precedenza compreso nella complessiva regolamentazione del lavoro subord<strong>in</strong>ato,è attualmente discipl<strong>in</strong>ato come materia a sé stante dal decreto legge n.489 del 18 novembre1995 e dalla successiva legge di salvaguardia degli effetti del decreto stesso (legge n.617 del 9 dicembre1996). In base a tale normativa l'<strong>in</strong>gresso <strong>in</strong> <strong>Italia</strong> per lavoro stagionale dovrebbe essere favoritodalla stipulazione di specifiche convenzioni tra commissioni regionali per l'impiego, associazioniimprenditoriali, organizzazioni s<strong>in</strong>dacali, regioni ed enti locali, oltre che dalla firma di apposite <strong>in</strong>tesebilaterali tra l'<strong>Italia</strong> e i paesi di partenza dei lavoratori st~ssi. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionaleha la durata massima di sei mesi e comporta l'obbligo, per il titolare, di rientrare nel paese diprovenienza alla sua scadenza; tale obbligo, se assolto, dà diritto di precedenza per il rilascio di unnuovo visto di <strong>in</strong>gresso, sempre per lavoro stagionale, l'anno successivo. Si sottol<strong>in</strong>ea, <strong>in</strong>oltre,che lalegge prevede la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale <strong>in</strong> un permessobiennale per lavoro subord<strong>in</strong>ato, qualora un datore di lavoro offra al cittad<strong>in</strong>o extracomunitario l'opportunitàdi un impiego a tempo <strong>in</strong>determ<strong>in</strong>ato.Per quanto concerne il lavoro autonomo, la sua discipl<strong>in</strong>a nei confronti degli stranieri è quasi <strong>in</strong>teramentebasata su Circolari M<strong>in</strong>isteriali, rendendo qu<strong>in</strong>di palese la necessità di uno specifico <strong>in</strong>terventolegislativo. Anche <strong>in</strong> questo caso è previsto il rilascio di un visto di <strong>in</strong>gresso, il quale risulta condizionato,secondo una prassi che si fonda su una <strong>in</strong>terpretazione dell'articolo 16 delle preleggi, dalla difficileconstatazione della condizione di reciprocità, che consiste nella possibilità per un lavoratore stranierodi esercitare una data attività <strong>in</strong> <strong>Italia</strong> solo se ciò è possibile, de facto, anche per un italiano nelpaese di provenienza del lavoratore straniero. In generale l'esercizio di attività autonome è di regolasubord<strong>in</strong>ato a determ<strong>in</strong>ati requisiti - validi anche per gli italiani - come l'iscrizione <strong>in</strong> appositi registriche, <strong>in</strong> relazione alle attività artigianali e commerciali, non richiedono la cittad<strong>in</strong>anza italiana; tuttaviatale iscrizione è subord<strong>in</strong>ata anche al possesso dello specifico permesso di soggiorno per motivi dilavoro autonomo, che implicitamente attesta la sussistenza della condizione di reciprocità con lo Statodi appartenenza dello straniero stesso. Una deroga a tale condizione <strong>in</strong>teressa gli stranieri che hannoregolarizzato la loro <strong>presenza</strong> <strong>in</strong> <strong>Italia</strong> secondo le disposizioni della legge n. 39/90 e essendo presenti<strong>in</strong> <strong>Italia</strong> alla data del 31 dicembre 1989, hanno fatto richiesta di un permesso di soggiorno per motividi lavoro autonomo. Per ciò che riguarda l'iscrizione degli stranieri agli albi professionali, la legge39/90 (articolo 10) sembra mitigare la rigida discipl<strong>in</strong>a <strong>in</strong> atto f<strong>in</strong>o a quel momento, ponendo comerequisito di accesso il conseguimento del diploma di laurea presso un'università italiana o, <strong>in</strong> alternativa,il possesso di un equipollente titolo di studio ottenuto all'estero. In pratica, poi, l'equipollenza di untitolo di studio è stabilita, al momento dell'awiamento al lavoro, dal M<strong>in</strong>istero della Pubblica Istruzioneo, nel caso di professioni mediche e paramediche, dal M<strong>in</strong>istero della Sanità.In conclusione, giova ricordare che, per ciò che riguarda i cittad<strong>in</strong>i comunitari, l'<strong>Italia</strong> si uniforma allenormative sancite dall'Unione Europea. Il pr<strong>in</strong>cipio alla base di tali disposizioni è la libera circolazionedelle persone e dei lavoratori: di conseguenza, il lavoratore comunitario gode degli stessi diritti e diuguali condizioni di trattamento di un cittad<strong>in</strong>o dello Stato ospitante. Ciò consente qu<strong>in</strong>di ad uno stranieroorig<strong>in</strong>ario di un paese della UE di poter accedere a qualsiasi tipo di lavoro disponibile <strong>in</strong> un altroStato membro, anche nell'ambito della Pubblica Amm<strong>in</strong>istrazione (con le dovute eccezioni circa l'impie-1 Il decreto deve essere <strong>in</strong>fatti adottato di concerto dai m<strong>in</strong>istri degli Affari Esteri, dell'Interno, del Bilancio e del <strong>La</strong>voro, sentiti i m<strong>in</strong>istri di settore eventualmente<strong>in</strong>teressati, nonché il CNEL, le organizzazioni s<strong>in</strong>dacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la conferenza Stato-Regioni; <strong>in</strong>oltre lo schema deldecreto deve essere trasmesso alle competenti commissioni parlamentari permanenti e, dopo quarantac<strong>in</strong>que giorni, viene adottato tenendo conto delle osservazionipervenute dalle stesse.2 Si è verificato <strong>in</strong>fatti un progressivo scivolamento della pubblicazione del decreto di programmazione dei flussi: per il 1996 tale decreto è stato emanato soloalla f<strong>in</strong>e dello stesso anno (Decreto del M<strong>in</strong>istero degli Affari Esteri 27 dicembre 1996 "Programmazione dei flussi di immigrazione per il 1996").73

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