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La presenza straniera in Italia negli anni '90 - Istat

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9.2. <strong>La</strong> normativa italiana su richiedenti asilo e rifugiatiPer quanto riguarda il nostro Paese, la def<strong>in</strong>izione dello status di rifugiato, con la specificazione deirequisiti di eleggibilità oltre che dei diritti e doveri conseguenti, è contenuta nella legge n.722 del 24luglio 1954, prowedimento con cui è stata ratificata <strong>in</strong> <strong>Italia</strong> la Convenzione di G<strong>in</strong>evra del 28 luglio1951.In particolare, per quanto riguarda i diritti da garantire ai rifugiati, al momento della firma dellaConvenzione (avvenuta a New York il 23 luglio 1952) il Governo italiano ha formalmente posto unariserva <strong>in</strong> relazione ad alcuni suoi articoli, <strong>in</strong>tendendo <strong>in</strong> questo modo accettare il loro contenuto solocome raccomandazione e non come norma v<strong>in</strong>colante. In particolare, sono stati oggetto di riserva gliarticoli relativi ad alcuni diritti da garantire ai rifugiati, quali la possibilità di esercitare un'attività lavorativa,dipendente o autonoma, il diritto all'istruzione pubblica di grado maggiore a quella elementare, ildiritto all'assistenza pubblica e, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, la possibilità di velocizzare l'iter di acquisizione della cittad<strong>in</strong>anzaitaliana. C'è da dire, poi, che nella prassi tutti questi articoli della Convenzione sono poi stati applicaticon criteri di massima liberalità, per cui il rifugiato ammesso nel nostro Paese ha potuto godere diun trattamento pressoché uguale a quello dei cittad<strong>in</strong>i italiani. Peraltro le riserve poste su questi articolisono poi state anche formalmente tolte <strong>in</strong> due fasi successive, per un primo gruppo di articoli nel1964 e, per i restanti, con la legge n.39 del 28 febbraio 1990.Quest'ultimo provvedimento legislativo ha <strong>in</strong>oltre proweduto a correggere altri due aspetti sostanzialmentecritici della legge n.722/54, strumento di ratifica della convenzione di G<strong>in</strong>evra: il primo si riferiscealla procedura e agli organi per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato,aspetti che solo con iID.P.R. n. 136 del 15 maggio 1990 (emanato <strong>in</strong> attuazione della legge 39/90)hanno trovato una specifica discipl<strong>in</strong>a. In particolare, <strong>in</strong> base al suddetto regolamento, i richiedenti asilodevono presentare una domanda, possibilmente documentata, all'ufficio di polizia di frontiera e, dopoaver scelto un domicilio, devono recarsi presso la Questura competente per territorio, dove viene redattoun apposito verbale che viene poi trasmesso alla Commissione Centrale per il riconoscimento dellostatus di rifugiato. Tale Commissione, istituita <strong>in</strong> base al D.P.R. 136/90, esam<strong>in</strong>a tutta la documentazionee, se necessario, ascolta le motivazioni espresse personalmente dai richiedenti, eventualmenteassistiti da un <strong>in</strong>terprete. A coloro cui viene riconosciuto lo status di rifugiato viene consegnato unapposito certificato, <strong>in</strong> base al quale possono poi ottenere un permesso di soggiorno per asilo politico.Invece, nel caso la domanda non venga accolta, la legge prevede che il cittad<strong>in</strong>o straniero privo di unpermesso per altri motivi deve lasciare il territorio dello Stato, tenendo comunque conto che egli puòpresentare ricorso al Tribunale Amm<strong>in</strong>istrativo Regionale.<strong>La</strong> seconda, più rilevante limitazione corretta dalla legge n.39/90 si riferisce alla cosiddetta riservageografica, posta <strong>in</strong> sede di ratifica della Convenzione di G<strong>in</strong>evra, <strong>in</strong> base alla quale solo i cittad<strong>in</strong>iappartenenti a Paesi europei potevano presentare una richiesta di asilo: a partire dal 1 0 gennaio 1990tale limitazione è stata <strong>in</strong>vece abrogata, per cui ora anche le persone di nazionalità extra-europea possonochiedere protezione giuridica allo Stato italiano.Peraltro, quando questa limitazione era <strong>in</strong> vigore, ai cittad<strong>in</strong>i extra-europei veniva comunque offertala possibilità di presentare un'istanza di concessione dello status di rifugiato alla delegazione italianadell'Acnur la quale, <strong>in</strong> caso di accoglimento della domanda, assegnava il cosiddetto status di "rifugiatosotto mandato", al quale non corrispondevano però una serie di prerogative quali il diritto al lavoroo all'assistenza sanitaria. Le legge n.39/90 ha tra l'altro consentito agli stranieri presenti <strong>in</strong> <strong>Italia</strong> a questotitolo di ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato da parte dello Stato italiano.Se, dunque, il quadro legislativo risulta ormai sufficientemente completo e coord<strong>in</strong>ato per quel cheriguarda l'iter e i criteri di valutazione delle istanze di riconoscimento dello status di rifugiato secondoquanto stabilito dalla Convenzione di G<strong>in</strong>evra, non risulta <strong>in</strong>vece regolamentata la posizione degli sfollati,fattispecie per cui sono stati presi <strong>in</strong> un passato recente dei prowedimenti ad hoc per fronteggiaredelle situazioni di emergenza (cfr. par. 9.1) ma che ancora manca di una normativa specifica checonsenta di affrontare <strong>in</strong> via ord<strong>in</strong>aria i casi concreti, relativi a persone s<strong>in</strong>gole o gruppi, che presentanocaratteristiche riconducibili a questa categoria.118

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