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La presenza straniera in Italia negli anni '90 - Istat

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tate alcune elaborazioni sui lavoratori extracomunitari nell'<strong>in</strong>dustria e nei servizi (tavv. 5.12-5.13) persettore e classe di attività economica, rispettivamente a livello prov<strong>in</strong>ciale e regionale, mentre per ilavoratori domestici sono riportate alcune tavole sulla loro distribuzione etnica e territoriale (tavv. 5.14-5.16).5.2. Aspetti normativiIl legislatore ha per la prima volta affrontato <strong>in</strong> modo sufficientemente organico i vari aspetti dell'<strong>in</strong>serimentolavorativo degli stranieri extracomunitari con la legge n.943 del 30 dicembre 1986, che discipl<strong>in</strong>a<strong>in</strong> modo particolare il lavoro subord<strong>in</strong>ato - stabilendo peraltro la parità di trattamento tra lavoratoriitaliani e lavoratori stranieri extracomunitari legalmente presenti - e alla quale fa riferimento la maggiorparte dei provvedimenti successivi.Per quanto riguarda le modalità di raccolta delle domande di lavoro dei cittad<strong>in</strong>i stranieri, la leggen.943/86 prevedeva la predisposizione di liste di collocamento speciali e separate per i lavoratori extracomunitari,compresi quelli ancora residenti nei paesi di provenienza, mentre l'iscrizione nelle liste ord<strong>in</strong>ariepoteva avvenire solo dopo due <strong>anni</strong> dal primo avviamento al lavoro e <strong>in</strong> caso, ovviamente, didisoccupazione o di ricerca di nuova occupazione. In seguito le liste separate sono state abolite e laraccolta delle domande di lavoro si è sostanzialmente ristretta ai soli stranieri già presenti <strong>in</strong> <strong>Italia</strong>, nelsenso di assicurare il più possibile il pr<strong>in</strong>cipio di parità con i lavoratori italiani tramite l'iscrizione direttanelle liste di collocamento ord<strong>in</strong>arie.Per ciò che riguarda <strong>in</strong>vece l'avviamento al lavoro, sia dei cittad<strong>in</strong>i italiani sia degli stranieri, esso haconosciuto <strong>negli</strong> ultimi <strong>anni</strong> una progressiva deregulation per cui oggi <strong>in</strong> sostanza ogni assunzione puòavvenire <strong>in</strong> via diretta da parte del datore di lavoro, con successiva comunicazione all'Ufficio diCollocamento, mentre prima della legge n.608 del 28 novembre 1996 tale possibilità era contemplatasolo per le aziende con meno di tre dipendenti, per gli studi professionali e per i lavoratori domestici.Già <strong>in</strong> precedenza, la legge n.223 del 23 luglio 1991 aveva <strong>in</strong>trodotto una maggiore flessibilità estendendola possibilità per i datori di lavoro di assumere mediante avviamento nom<strong>in</strong>ativo - <strong>in</strong> questa fattispecieera previsto un nullaosta preventivo da parte dell'Ufficio di Collocamento - <strong>in</strong>dipendentementedal tipo di qualifica del lavoratore richiesto, superando qu<strong>in</strong>di l'obbligo della chiamata numerica primavigente per le qualifiche di basso contenuto professionale.Una rigida regolamentazione delle chiamate al lavoro a favore di cittad<strong>in</strong>i extracomunitari è <strong>in</strong>veceprevista nel caso essi siano ancora residenti all'estero: <strong>in</strong> base alla legge n.943/86 tali assunzioni sonopossibili solo dopo la verifica di <strong>in</strong>disponibilità di lavoratori italiani o stranieri con le stesse qualificheprofessionali. Dopo tale accertamento, sono necessari prima il rilascio dell'autorizzazione dell'UfficioProv<strong>in</strong>ciale del <strong>La</strong>voro e poi del nullaosta dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, per poter <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e ottenereil visto di <strong>in</strong>gresso dal Consolato <strong>Italia</strong>no presso il paese di provenienza del cittad<strong>in</strong>o straniero.E' pertanto chiaro che l'iter burocratico necessario per l'<strong>in</strong>gresso <strong>in</strong> <strong>Italia</strong> di cittad<strong>in</strong>i extracomunitariper motivi di lavoro si presenta piuttosto complesso e la sua gestione offre qu<strong>in</strong>di la possibilità di favorireo, viceversa, di dis<strong>in</strong>centivare l'assunzione di lavoratori extracomunitari residenti all'estero, aseconda delle complessive condizioni del mercato del lavoro e, <strong>in</strong> particolare, delle possibilità di assorbimentodei lavoratori extracomunitari: tale possibilità è stata ad esempio utilizzata nel caso dei lavoratoridomestici, per i quali sono state adottate nel corso del 1991 delle modalità di rilascio dell'autorizzazioneal lavoro alquanto flessibili (Circolare del M<strong>in</strong>istero del <strong>La</strong>voro n.156 del 29 novembre 1991)mentre <strong>in</strong> seguito, nel corso del 1995, tali agevolazioni sono state soppresse (Circolare del M<strong>in</strong>isterodel <strong>La</strong>voro n.145 del 17 novembre 1995).Sempre <strong>in</strong> relazione agli <strong>in</strong>gressi di cittad<strong>in</strong>i extracomunitari nel nostro Paese, è <strong>in</strong>tervenuta anchela legge n.39 del 28 febbraio 1990 che <strong>in</strong>troduce il concetto di programmazione dei flussi <strong>in</strong> entrata perragioni di lavoro, da concretizzarsi ogni anno mediante un decreto che stabilisca criteri e modalità degli<strong>in</strong>gressi di stranieri extracomunitari per motivi di lavoro. Circa i differenti criteri alla base delle due pr<strong>in</strong>cipalileggi considerate (943/86 e 39/90), non sembra esserci <strong>in</strong>compatibilità tra l'accertamento di <strong>in</strong>di-72

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