22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sono incapaci di testare:<br />

l) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;<br />

2) gli interdetti per infermità di mente (414);<br />

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria,<br />

incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.<br />

Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque<br />

vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data<br />

esecuzione alle disposizioni testamentarie (590, 620, 621, 623).<br />

CAPO III<br />

Della capacità di ricevere per testamento<br />

Art. 592 Figli naturali riconosciuti o riconoscibili<br />

Se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali, quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata<br />

(250 e seguenti), non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la<br />

successione si fosse devoluta in base alla legge (573 e seguenti).<br />

I figli naturali riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279, non possono<br />

ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la<br />

filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.<br />

Art. 593 (abrogato)<br />

Art. 594 Assegno ai figli naturali non riconoscibili<br />

Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere<br />

ai figli naturali di cui all'art. 279, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'art. 580, se il genitore<br />

non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto<br />

in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.<br />

Art. 595 (abrogato)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!