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CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

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Art. 2855 Estensione degli effetti dell'iscrizione<br />

L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca,<br />

quelle dell'iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di<br />

esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l'ipoteca con patto<br />

espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione.<br />

Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello<br />

stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione<br />

degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento<br />

(Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti), ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di<br />

annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.<br />

L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il<br />

compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale<br />

(1284) e fino alla data della vendita att. 2411.<br />

Art. 2856 Surrogazione del creditore perdente<br />

Il creditore che ha ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi perdente perché sul loro prezzo<br />

si è in tutto o in parte soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni<br />

dello stesso debitore, può surrogarsi nell'ipoteca iscritta a favore del creditore soddisfatto, al fine di<br />

esercitare l'azione ipotecaria su questi altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla<br />

propria iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.<br />

Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa di privilegi immobiliari (2770 e<br />

seguenti).<br />

Art. 2857 Limiti della surrogazione<br />

La surrogazione non si può esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo (2008), ne sui beni alienati<br />

dal debitore, quando l'alienazione è stata trascritta anteriormente all'iscrizione del creditore<br />

perdente.<br />

Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il creditore<br />

soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale (2828), il creditore perdente può esercitare<br />

la surrogazione anche su tali beni.<br />

Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in margine all'ipoteca del<br />

creditore soddisfatto; per l'annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di<br />

graduazione dal quale risulta l'incapienza.<br />

SEZIONE VII<br />

Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo acquirente

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