22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art. 2669 Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro<br />

La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a<br />

cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da<br />

un'autorità giudiziaria dello Stato (Cod. Proc. Civ. 131 e seguenti).<br />

(In tal caso però il richiedente deve presentare al conservatore, oltre la nota indicata dall'art. 2659,<br />

una copia della medesima, la quale, a cura del conservatore, deve essere vidimata e trasmessa<br />

immediatamente all'ufficiale incaricato di riscuotere l'imposta suddetta) (2836).<br />

Art. 2670 Spese della trascrizione<br />

Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda, salvo il diritto al rimborso<br />

verso l'interessato.<br />

Se più sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la<br />

trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.<br />

Art. 2671 Obbligo dei pubblici ufficiali<br />

Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha<br />

l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al<br />

risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle<br />

leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.<br />

Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone<br />

l'obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni (c. p.c. 555).<br />

Art. 2672 Leggi speciali<br />

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati<br />

dal presente capo e le altre disposizioni (484, 507 e seguenti, 854, 1133; Cod. Proc. Civ. 555, 679)<br />

che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.<br />

CAPO II<br />

Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori<br />

Art. 2673 Obblighi del conservatore

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!