22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 171<br />

Le disposizioni degli artt. 1478, 1479 e 1480 del codice si applicano anche ai contratti di vendita<br />

conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso, se a tale data non ne era stato<br />

domandato in giudizio l'annullamento.<br />

Art. 172<br />

Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di qualità della cosa venduta e<br />

stabiliscono i termini per farla (Cod. Civ. 1495 e seguenti), si applicano anche se il contratto sia<br />

stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice, purché la consegna o il ricevimento<br />

della cosa abbiano avuto luogo posteriormente.<br />

Art. 173<br />

Le disposizioni relative al riscatto convenzionale nel contratto di vendita tranne quella del primo<br />

comma dell'art. 1501, si applicano anche ai contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del<br />

codice quando il diritto di riscatto venga esercitato posteriormente.<br />

Art. 174<br />

Le disposizioni dell'art. 1512 del codice si applicano ai contratti di vendita anteriori all'entrata in<br />

vigore di esso se il difetto di funzionamento sia scoperto posteriormente.<br />

Art. 175<br />

Qualora secondo le leggi anteriori i contratti di vendita di cose mobili con riserva di proprietà<br />

fossero opponibili ai creditori o ai terzi aventi causa dal compratore indipendentemente dai requisiti<br />

prescritti dall'art. 1524 del codice, le formalità relative, trattandosi di contratti conclusi<br />

anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso, devono essere adempiute entro tre mesi dalla<br />

data medesima. In mancanza, la riserva di proprietà non può essere opposta ai creditori del<br />

compratore che abbiano pignorato la cosa e ai terzi aventi causa dal medesimo che abbiano<br />

acquistato diritti sulla cosa stessa posteriormente alla data anzidetta.<br />

Art. 176<br />

Le disposizioni degli artt. 1525 e 1526 del codice si applicano ai contratti conclusi anteriormente al<br />

giorno dell'entrata in vigore di esso e anche se la risoluzione per inadempimento sia stata<br />

giudizialmente domandata e il giudizio sia tuttora pendente alla data suddetta.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!