22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Rimangono parimenti immutate le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono termini di<br />

prescrizione diversi da quello ordinario (Cod. Civ. 2946).<br />

CAPO III<br />

Disposizioni generali e finali<br />

Art. 249-250 (abrogati)<br />

Art. 251<br />

Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito (76), in detta<br />

espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto d'emissione, le imprese autorizzate e controllate, a<br />

norma delle leggi vigenti, dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.<br />

Art. 252<br />

Quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l'usucapione il codice stabilisce<br />

un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche<br />

all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo<br />

termine decorre dal 1° luglio 1939 se esso è stabilito dal I libro del codice, dal 21 aprile 1940, se è<br />

stabilito dal II libro, dal 28 ottobre 1941 se è stabilito dal III libro e dall'entrata in vigore del codice<br />

stesso se è stabilito dagli altri libri, purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere<br />

un termine minore.<br />

La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l'acquisto di un diritto è subordinato al<br />

decorso di un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori.<br />

Art. 253<br />

Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da queste disposizioni, quando si<br />

tratta di rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate<br />

forme di pubblicità, si eseguono con l'osservanza di dette leggi.<br />

Art. 254

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!