22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

La scissione ha effetti dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle<br />

imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva,<br />

tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si<br />

riferisce l'art. 2501 bis, nn. 5) e 6), si possono stabilire date anche anteriori.<br />

Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad<br />

essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno<br />

carico.<br />

CAPO IX<br />

Delle società costituite all'estero od operanti all'estero<br />

Art. 2505 Società costituite all'estero con sede nel territorio dello Stato<br />

Le società costituite all'estero, le quali hanno nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione<br />

ovvero l'oggetto principale dell'impresa, sono soggette, anche per i requisiti di validità dell'atto<br />

costitutivo, a tutte le disposizioni della legge italiana).<br />

Art. 2506 Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato<br />

Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi<br />

secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della<br />

legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le<br />

medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le<br />

rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri, e depositarne<br />

nel registro delle imprese le firme autografe.<br />

Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede secondaria non può essere opposto che gli atti<br />

pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata<br />

la sede principale.<br />

Le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie alle<br />

disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari<br />

condizioni.<br />

Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all'estero devono essere<br />

contenute le indicazioni richieste dall'art. 2250; devono essere altresì indicati l'ufficio del registro<br />

delle imprese presso il quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.<br />

Art. 2507 Società estere di tipo diverso da quelle nazionali

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!