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CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

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Art. 2370 Diritto d'intervento all'assemblea<br />

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti (2418) iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni<br />

prima di quello fissato per l'assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro<br />

azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.<br />

Art. 2371 Presidenza dell'assemblea<br />

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella<br />

designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo.<br />

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.<br />

Art. 2372 Rappresentanza nell'assemblea<br />

Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea.<br />

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati<br />

dalla società.<br />

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le<br />

convocazioni successive.<br />

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può<br />

farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.<br />

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della<br />

società, né alle società da essa controllate (2359) e agli amministratori, sindaci e dipendenti di<br />

queste, né ad aziende o istituti di credito.<br />

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci o, se si tratta di società con<br />

azioni quotate in borsa, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore ai dieci miliardi,<br />

più di cento soci se la società ha capitale superiore ai dieci miliardi e non superiore ai cinquanta<br />

miliardi e più di duecento soci se la società ha capitale superiore ai cinquanta miliardi.<br />

Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel caso di girata delle azioni per<br />

procura.<br />

Art. 2373 Conflitto d'interessi<br />

Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto<br />

proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società

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