22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DEI SINGOLI CONTRATTI<br />

CAPO I<br />

Della vendita<br />

SEZIONE I<br />

Disposizioni generali<br />

Art. 1470 Nozione<br />

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il<br />

trasferimento di un altro diritto (1376 e seguenti, 1476) verso il corrispettivo di un prezzo (1448,<br />

1473 e seguente, 1498).<br />

Art. 1471 Divieti speciali di comprare<br />

Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta<br />

persona:<br />

1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici,<br />

rispetto ai beni affidati alla loro cura;<br />

2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;<br />

3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui (320 e seguenti,<br />

357 e seguenti, 424 e seguenti), rispetto ai beni medesimi;<br />

4) i mandatari (1703), rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art.<br />

1395.<br />

Nei primi due casi l'acquisto è nullo (1421 e seguenti); negli altri è annullabile (1441 e seguenti).<br />

Art. 1472 Vendita di cose future<br />

Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura (1348), l'acquisto della proprietà si verifica non<br />

appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la<br />

proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati (820).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!