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CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

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Art. 2743 Diminuzione della garanzia<br />

Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in<br />

modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata<br />

idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l'immediato pagamento del suo credito<br />

(1186).<br />

Art. 2744 Divieto del patto commissorio<br />

E' nullo il patto (1419) col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel<br />

termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo<br />

anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno (2796 e seguenti).<br />

CAPO II<br />

Dei privilegi<br />

SEZIONE I<br />

Disposizioni generali<br />

Art. 2745 Fondamento del privilegio<br />

Il privilegio (att. 234) è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La<br />

costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti;<br />

può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità.<br />

2746 Distinzione dei privilegi<br />

Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo<br />

su determinati beni mobili o immobili.<br />

Art. 2747 Efficacia del privilegio<br />

Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili (1153)<br />

che ne formano oggetto, salvo quanto è disposto dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 29<strong>16</strong>.

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