22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Della rinunzia e dell'astensione del creditore nell'espropriazione forzata<br />

Art. 2899 Divieto di rinunzia a una ipoteca a danno di altro creditore<br />

Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli è stata atta la notificazione indicata<br />

dall'art. 2890 si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del<br />

provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione, non può rinunziare alla sua ipoteca<br />

sopra uno di quegli immobili né astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione (Cod. Proc.<br />

Civ. 563 e seguenti), qualora sia con ciò favorito un creditore a danno di altro creditore<br />

anteriormente iscritto (2852 .), se egli rinunzia o si astiene, è responsabile dei danni, a meno che vi<br />

siano giusti motivi.<br />

La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o l'astensione favorisca un terzo<br />

acquirente a danno di un creditore con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un<br />

titolo anteriormente trascritto.<br />

CAPO V<br />

Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale<br />

SEZIONE I<br />

Dell'azione surrogatoria<br />

Art. 2900 Condizioni, modalità ed effetti<br />

Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni (2740), può esercitare i<br />

diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare,<br />

purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per<br />

loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare (187,<br />

324, 447, 470, 524, 557, 713, 802, 974, 1015, 1113, 14<strong>16</strong>, 2789, 2939).<br />

Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi<br />

(Cod. Proc. Civ. 102, <strong>16</strong>3).<br />

SEZIONE II

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!