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CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

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L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La<br />

riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente<br />

possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.<br />

La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro<br />

delle imprese (att.100) purché entro questo termine (2964) nessun creditore sociale anteriore<br />

all'iscrizione abbia fatto opposizione (<strong>262</strong>3, n 1).<br />

Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione<br />

da parte della società di un'idonea garanzia (1179, <strong>262</strong>3).<br />

2446 Riduzione del capitale per perdite<br />

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli<br />

amministratori (2381, 2630) devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni<br />

provvedimenti (2630). All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione<br />

patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale. La relazione degli<br />

amministratori con le osservazioni del collegio sindacale deve restare depositata in copia nella sede<br />

della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne<br />

visione.<br />

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo l'assemblea che<br />

approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In<br />

mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione<br />

del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico<br />

ministero, mediante decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli<br />

amministratori (2194, <strong>262</strong>6; att 100). Contro tale decreto e ammesso reclamo alla corte d'appello<br />

entro trenta giorni dall'iscrizione (att. 209).<br />

Art. 2447 Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale<br />

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo di riduce al di sotto del minimo stabilito<br />

dall'art. 2327, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la<br />

riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al<br />

detto minimo, o la trasformazione della società (2448, 2498).<br />

SEZIONE XI<br />

Dello scioglimento e della liquidazione<br />

Art. 2448 Cause di scioglimento<br />

La società per azioni si scioglie:

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