22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 7<br />

Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione (Cod. Civ. 620<br />

e seguente) di testamenti, nei quali si dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona<br />

giuridica, deve darne notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona giuridica e al<br />

prefetto della provincia in cui questa ha la sua sede.<br />

Art. 8<br />

La convocazione dell'assemblea delle associazioni (Cod. Civ. 20) deve farsi nelle forme stabilite<br />

dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che deve contenere l'ordine del<br />

giorno degli argomenti da trattare.<br />

Se non è vietato dall'atto costitutivo o dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare<br />

nell'assemblea da altri associati mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.<br />

Art. 9<br />

Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 23 del codice il provvedimento di sospensione deve<br />

essere comunicato agli amministratori, i quali possono entro quindici giorni proporre reclamo.<br />

In tal caso l'autorità governativa, se non ritiene di revocare il provvedimento, ne da comunicazione<br />

al pubblico ministero, il quale promuove l'azione di annullamento della deliberazione (Cod. Civ.<br />

23).<br />

Art. 10<br />

Il provvedimento con il quale l'autorità governativa dichiara l'estinzione o dispone la trasformazione<br />

(Cod. Civ. 27 e seguente) della persona giuridica è comunicato agli amministratori e al presidente<br />

del tribunale, il quale ne ordina l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (Cod. Civ. 22, 33 e<br />

seguenti).<br />

Art. 11<br />

Quando la persona giuridica è dichiarata estinta (Cod. Civ. 27) o quando l'associazione è sciolta, il<br />

presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico<br />

ministero o anche d'ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori, salvo che l'atto costitutivo o<br />

lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal<br />

provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell'atto costitutivo o nello statuto non<br />

ha effetto (Cod. Civ. 30).<br />

Quando lo scioglimento dell'associazione e deliberato dall'assemblea, la nomina può essere fatta<br />

dall'assemblea medesima con la maggioranza prevista dall'art. 21 del codice.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!