22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono<br />

nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498) gli atti che importano vincoli di indisponibilità (<strong>16</strong>9, 187,<br />

220, 1980), se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni<br />

immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri (2647 e seguenti, 2685 e seguenti, 2693), e, negli<br />

altri casi, se non hanno data certa (2704) anteriore al pignoramento.<br />

Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono<br />

nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498) gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi<br />

acquirenti la legge richiede la trascrizione (2643 e seguenti), se sono trascritti successivamente al<br />

pignoramento.<br />

Art. 29<strong>16</strong> Ipoteche e privilegi<br />

Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 509 e seguenti) non si<br />

tiene conto:<br />

1) delle ipoteche (2808 e seguenti), anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;<br />

2) dei privilegi per la cui efficacia e necessaria l'iscrizione (2762), se questa ha luogo dopo il<br />

pignoramento (2745);<br />

3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.<br />

Art. 2917 Estinzione del credito pignorato<br />

Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca<br />

successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che<br />

intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti).<br />

Art. 2918 Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti<br />

Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti (<strong>16</strong>05) non ancora scaduti per un periodo eccedente i<br />

tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono<br />

nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti), se non sono trascritte anteriormente al<br />

pignoramento (2643 n. 9). Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore ai tre anni e le cessioni<br />

e le liberazioni superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa (2704)<br />

anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del<br />

pignoramento.<br />

§ 3 Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!