22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o<br />

presso il terzo designato dalle parti.<br />

Quando il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila, la prelazione non ha luogo se il<br />

pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e<br />

della cosa (2704, 2800).<br />

Se però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono<br />

professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura può essere accertata con<br />

ogni mezzo di prova (att. 237).<br />

Art. 2788 Prelazione per il credito degli interessi<br />

La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento (Cod.<br />

Pen. 492, 518) o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto (Cod. Proc. Civ.<br />

479 e seguenti). La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti<br />

della misura legale (1284), fino alla data della vendita.<br />

Art. 2789 Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio<br />

Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del<br />

possesso (1<strong>16</strong>8), può anche esercitare l'azione di rivendicazione (948 e seguenti), se questa spetta al<br />

costituente.<br />

Art. 2790 Conservazione della cosa e spese relative<br />

Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno (1770) e risponde, secondo le regole<br />

generali, della perdita e del deterioramento di essa (1218 e seguenti, 1760, 1780).<br />

Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della<br />

cosa (att. 237).<br />

Art. 2791 Pegno di cosa fruttifera<br />

Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i<br />

frutti (8211, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.<br />

Art. 2792 Divieto di uso e disposizione della cosa

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!