22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

fatti salvi dalle leggi anteriori, a meno che i diritti medesimi siano resi pubblici prima della<br />

trascrizione della domanda e il termine stabilito dal codice per la loro salvezza sia decorso dal<br />

giorno dell'entrata in vigore di questo.<br />

Art. 228<br />

La trascrizione del testamento o del certificato di denunciata successione, eseguita a norma delle<br />

leggi anteriori, produce dal giorno dell'entrata in vigore del codice gli stessi effetti che questo<br />

attribuisce alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità (Cod. Civ. 2648).<br />

Art. 229<br />

Le disposizioni degli artt. 2650 e 2834 del codice relative all'ipoteca legale a favore del<br />

condividente non si applicano alle divisioni stipulate prima dell'entrata in vigore del codice stesso,<br />

ancorché trascritte successivamente.<br />

Art. 230<br />

Salvo quanto è disposto dai successivi artt. 231 e 232, le norme del RD. 28 <strong>marzo</strong> 1929, n. 499, e<br />

della legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sarà provveduto<br />

al loro coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad avere vigore nei territori delle<br />

nuove province, e in luogo delle disposizioni del codice del 1865 s'intendono richiamate le<br />

corrispondenti disposizioni del nuovo codice.<br />

Art. 231<br />

Formano oggetto di annotazione, secondo le disposizioni della legge sui libri fondiari, anche:<br />

1) gli atti menzionati dai nn. 10, 11 e 12 dell'art. 2643 del codice agli effetti previsti dall'art. 19<br />

della legge sui libri fondiari;<br />

2) gli atti di costituzione del patrimonio familiare agli effetti previsti dalle disposizioni del codice<br />

(Cod. Civ. <strong>16</strong>9, 2647);<br />

3) la cessione dei beni ai creditori (Cod. Civ. 1977 e seguenti) agli effetti previsti dalle disposizioni<br />

del codice stesso (Cod. Civ. 2649);<br />

4) le domande e gli atti indicati dagli artt. 2652 e 2653 del codice agli effetti disposti dagli articoli<br />

medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla legge sui libri fondiari.<br />

Art. 232

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!