22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SEZIONE III<br />

Del sequestro conservativo<br />

Art. 2905 Sequestro nei confronti del debitore o del terzo<br />

Il creditore può chiedere il sequestro conservativo (2770) dei beni del debitore, secondo le regole<br />

stabilite dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti).<br />

Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore,<br />

qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.<br />

Art. 2906 Effetti<br />

Non hanno effetto il pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno<br />

per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento.<br />

Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore,<br />

qualora l'opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge (2742, 2825).<br />

TITOLO IV<br />

DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI<br />

CAPO I<br />

Disposizioni generali<br />

Art. 2907 Attività giurisdizionale<br />

Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte (Cod. Proc.<br />

Civ. 99 e seguenti) e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio<br />

(Cod. Proc. Civ. 69).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!