22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Il contratto ha forza di legge tra le parti.<br />

Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (<strong>16</strong>71, 2227).<br />

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (1239, 1300 e<br />

seguente, 1411, <strong>16</strong>78, 1737).<br />

Art. 1373 Recesso unilaterale<br />

Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata<br />

finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.<br />

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche<br />

successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di<br />

esecuzione (1569, <strong>16</strong>12 e seguenti, <strong>16</strong>71, 2227).<br />

Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando<br />

la prestazione è eseguita.<br />

E' salvo in ogni caso il patto contrario.<br />

Art. 1374 Integrazione del contratto<br />

Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e nel medesimo espresso, ma anche a tutte le<br />

conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.<br />

Art. 1375 Esecuzione di buona fede<br />

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (1337,1358,1366, 1460).<br />

Art. 1376 Contratto con effetti reali<br />

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la<br />

costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la<br />

proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti<br />

legittimamente manifestato (1155, 1265, 1465, 1472, 1520 e seguenti, 2644, 2684, 2808-2).<br />

Art. 1377 Trasferimento di una massa di cose

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!