22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 158 Separazione consensuale<br />

La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice<br />

(Cod. Proc. Civ. 710-711)<br />

Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in<br />

contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni<br />

da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato<br />

l'omologazione.<br />

CAPO VI<br />

Del regime patrimoniale della famiglia<br />

SEZIONE I<br />

Disposizioni generali<br />

Art. 159 Del regime patrimoniale legale tra i coniugi<br />

Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma<br />

dell'art. <strong>16</strong>2, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo.<br />

Art. <strong>16</strong>0 Diritti inderogabili<br />

Gli sposi non possono derogare, né ai diritti né ai doveri provvisti dalla legge per effetto del<br />

matrimonio.<br />

Art. <strong>16</strong>1 Riferimento generico a leggi o agli usi<br />

Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in<br />

parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo<br />

concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.<br />

Art. <strong>16</strong>2 Forma delle convenzioni matrimoniali

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!