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CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

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Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote<br />

della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della<br />

liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata<br />

che non dimostrino di essere esenti da colpa.<br />

Art. 2360 Divieto di sottoscrizione reciproca d'azioni<br />

E' vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di<br />

azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.<br />

Art. 2361 Partecipazioni<br />

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nell'atto costitutivo,<br />

non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente<br />

modificato l'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo (2360 n. 3; att. 209).<br />

Art. 2362 Unico azionista<br />

In caso d'insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni<br />

risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamenre (att. 209).<br />

SEZIONE VI<br />

Degli organi sociali<br />

§ 1 Dell'assemblea<br />

Art. 2363 Luogo di convocazione dell'assemblea<br />

L'assemblea è convocata dagli amministratori nella sede della società, se l'atto costitutivo non<br />

dispone diversamente.<br />

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.<br />

Art. 2364 Assemblea ordinaria

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