22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 2807 Norme applicabili al pegno di crediti<br />

Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme<br />

della Sezione precedente (2786 e seguenti).<br />

CAPO IV<br />

Delle ipoteche<br />

SEZIONE I<br />

Disposizioni generali<br />

Art. 2808 Costituzione ed effetti dell'ipoteca<br />

L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare (1505) anche in confronto del terzo<br />

acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti) e di essere<br />

soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione (518; att. 54, 238; Cod. Proc. Civ.<br />

596 e seguenti).<br />

L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione<br />

nei registri immobiliari.<br />

L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.<br />

Art. 2809 Specialità e indivisibilità dell'ipoteca<br />

L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.<br />

Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra<br />

ogni loro parte.<br />

Art. 2810 Oggetto dell'ipoteca<br />

Sono capaci d'ipoteca:<br />

1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze (812 e seguenti);

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!