22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Colui che concede un fondo a mezzadria (2141 e seguenti) o a colonia (2<strong>16</strong>4 e seguenti) e il<br />

mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei<br />

frutti (820) e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.<br />

Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.<br />

Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2764 (1519).<br />

Art. 2766 Crediti degli istituti di credito agrario (abrogato)<br />

Art. 2767 Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato<br />

Nel caso di assicurazione della responsabilità civile (1917), il credito del danneggiato per il<br />

risarcimento ha privilegio, sull'indennità dovuta dall'assicuratore (att. 235).<br />

Art. 2768 Crediti dipendenti da reato<br />

Per i crediti dipendenti da reato hanno privilegio sulle cose sequestrate lo Stato e le altre persone<br />

indicate dal codice penale (Cod. Pen. 188 e seguenti), secondo le disposizioni del codice stesso e<br />

del codice di procedura civile (Cod. Proc. Pen. 488 e seguenti, 612 e seguenti).<br />

Art. 2769 Sequestro della cosa soggetta a privilegio<br />

Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati motivi di temere la rimozione della<br />

cosa dalla particolare situazione alla quale è subordinata la sussistenza del privilegio, può<br />

domandarne il sequestro conservativo (Cod. Proc. Civ. 671).<br />

SEZIONE III Dei privilegi sopra gli immobili<br />

Art. 2770 Crediti per atti conservativi o di espropriazione<br />

I creditori per le spese di giustizia fatte per atti conservativi (2905 e seguente; Cod. Proc. Civ. 671)<br />

o per l'espropriazione di beni immobili (Cod. Proc. Civ. 555 e seguente) nell'interesse comune dei<br />

creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.<br />

Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione<br />

di liberazione dell'immobile dalle ipoteche (2889 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!