22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DEL LAVORO SUBORDINATO IN PARTICOLARI RAPPORTI<br />

CAPO I<br />

Disposizioni generali<br />

Art. 2239 Norme applicabili<br />

I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all'esercizio di un'impresa sono regolati dalle<br />

disposizioni delle Sezioni II, III e IV del Capo I del Titolo II, in quanto compatibili con la specialità<br />

del rapporto (2904 e seguenti; att. 98; Cod. Proc. Civ. 409).<br />

CAPO II<br />

Del lavoro domestico<br />

Art. 2240 Norme applicabili<br />

Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico è regolato<br />

dalle disposizioni di questo Capo (att. 203) e, in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro, dalla<br />

convenzione e dagli usi (2068).<br />

Art. 2241 Periodo di prova<br />

Il patto di prova si presume per i primi otto giorni.<br />

Art. 2242 Vitto alloggio e assistenza<br />

Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in<br />

danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e alla assistenza medica.<br />

Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti<br />

dalla legge.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!