22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE, DELLE CAUSE Dl PRELAZIONE E DELLA<br />

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE<br />

CAPO I<br />

Disposizioni generali<br />

Art. 2740 Responsabilità patrimoniale<br />

Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.<br />

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.<br />

Art. 2741 Concorso dei creditori e cause di prelazione<br />

I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di<br />

prelazione.<br />

Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno (2784 e seguenti) e le ipoteche (2808 e<br />

seguenti).<br />

Art. 2742 Surrogazione dell'indennità alla cosa<br />

Se le cose soggette a privilegio, pegno (2784 e seguenti) o ipoteca (2808 e seguenti) sono perite o<br />

deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento<br />

(1905) sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro<br />

grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento (Cod.<br />

Nav. 553, 1026). L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune<br />

cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.<br />

Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento,<br />

senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli<br />

assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta<br />

giorni (2964) dalla notificazione ai creditori iscritti (2844) del fatto che ha dato luogo alla perdita o<br />

al deterioramento.<br />

Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù<br />

coattive (1032 e seguenti) o di comunione forzosa (1117 e seguenti) o di espropriazione per<br />

pubblico interesse (834), osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!