22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art. 198-209 (abrogati)<br />

SEZIONE IV<br />

Della comunione convenzionale<br />

Art. 210 Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni<br />

I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'art. <strong>16</strong>2, modificare il regime della<br />

comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'art. <strong>16</strong>1.<br />

I beni indicati alle lett. c), d) ed e), dell'art. 179 non possono essere compresi nella comunione<br />

convenzionale.<br />

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della<br />

comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della<br />

comunione legale.<br />

Art. 211 Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio<br />

I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del<br />

matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio<br />

che, in base a convenzione stipulata a norma dell'art. <strong>16</strong>2, sono entrati a far parte della comunione<br />

dei beni.<br />

Art. 212-214 (abrogati)<br />

SEZIONE V Del regime di separazione dei beni<br />

I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati<br />

durante il matrimonio.<br />

Art. 2<strong>16</strong> (abrogato)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!