22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 1226 Valutazione equitativa del danno<br />

Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con<br />

valutazione equitativa (2056 e seguenti).<br />

Art. 1227 Concorso del fatto colposo del creditore<br />

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito<br />

secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.<br />

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria<br />

diligenza (2056 e seguenti).<br />

Art. 1228 Responsabilità per fatto degli ausiliari<br />

Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale<br />

dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.<br />

Art. 1229 Clausole di esonero da responsabilità<br />

E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo<br />

o per colpa grave (1490, 1579, <strong>16</strong>81, <strong>16</strong>94, 1713, 1784, 1838, 1900).<br />

E' nullo (1421 e seguenti) altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di<br />

responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari (1580) costituisca violazione<br />

di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (prel. 31).<br />

CAPO IV<br />

Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento<br />

SEZIONE I<br />

Della novazione<br />

Art. 1230 Novazione oggettiva

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!