22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 177<br />

Le disposizioni degli artt. 1531, secondo comma e 1550, secondo comma, del codice, relative<br />

all'esercizio del diritto di voto, si applicano anche ai contratti di vendita a termine o di riporto di<br />

titoli di credito, che siano in corso di esecuzione all'entrata in vigore del codice stesso.<br />

Art. 178<br />

La prescrizione stabilita dall'art. 1541 del codice si applica anche se si tratta di contratto di vendita<br />

anteriore alla data dell'entrata in vigore del codice stesso qualora la consegna dell'immobile sia stata<br />

eseguita posteriormente e al momento della consegna non sia già decorso il termine stabilito dall'art.<br />

1478 del codice del 1865.<br />

Art. 179<br />

I patti di preferenza previsti dall'art. 1566 del codice che alla data dell'entrata in vigore di questo<br />

devono ancora durare oltre cinque anni, sono validi nei limiti di un quinquennio computabile da tale<br />

data.<br />

Le modalità per l'esercizio del diritto di preferenza stabilite dal secondo comma dell'art. 1566<br />

predetto, si osservano se l'esercizio medesimo ha luogo dopo l'entrata in vigore del codice, anche se<br />

il patto sia stato stipulato anteriormente.<br />

Art. 180<br />

I rapporti di locazione in corso al giorno dell'entrata in vigore del nuovo codice sono regolati dal<br />

codice del 1865.<br />

Tuttavia si applicano, con effetto da tale data, le disposizioni del nuovo codice dichiarate<br />

inderogabili, o che siano comunque di ordine pubblico, e tutte le altre che regolano fatti o situazioni<br />

non previste specificamente dalla legge anteriore.<br />

Art. 181<br />

Le disposizioni degli artt. <strong>16</strong>65, <strong>16</strong>66, <strong>16</strong>67 e <strong>16</strong>68 del codice si applicano anche per i contratti<br />

anteriori, se l'opera o singole partite di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si<br />

addivenga dopo l'entrata in vigore del codice stesso.<br />

Art. 182

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!