22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art. 159<br />

Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che scadono dopo l'entrata in vigore del<br />

codice si determina in conformità dell'art. 1182 del codice stesso, anche se si tratta di obbligazioni<br />

sorte anteriormente.<br />

Art. <strong>16</strong>0<br />

Le disposizioni del codice relative alla mora del creditore (Cod. Civ. 1206 e seguenti),<br />

all'inadempimento e alla mora del debitore (1218 e seguenti) si applicano anche se si tratta di<br />

obbligazione sorta prima dell'entrata in vigore del codice stesso, se l'offerta di pagamento sia stata<br />

compiuta ovvero l'inadempimento o la mora si sia verificato posteriormente.<br />

Art. <strong>16</strong>1<br />

I crediti di somme di danaro che siano divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore del nuovo<br />

codice (Cod. Civ. 1282), producono, da questa data, interessi di pieno diritto, anche se tale effetto<br />

non si verificava secondo le disposizioni del codice del 1865.<br />

Gli interessi legali che si maturano dopo la data predetta devono essere computati al saggio stabilito<br />

dall'art. 1284 del nuovo codice.<br />

Art. <strong>16</strong>2<br />

La disposizione dell'art. 1283 del codice si applica anche se si tratta di obbligazioni sorte<br />

anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, quando gli interessi sono dovuti per almeno sei<br />

mesi.<br />

Art. <strong>16</strong>3<br />

Il giudice può ridurre la penale manifestamente eccessiva (Cod. Civ. 1384) anche se il contratto sia<br />

stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia<br />

stato giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta.<br />

Art. <strong>16</strong>4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!