22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 194<br />

Le disposizioni degli artt. 2045, 2057 e 2058 del codice si applicano anche se i fatti da cui deriva la<br />

responsabilità del loro autore sono avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.<br />

SEZIONE V<br />

Disposizioni relative al Libro V<br />

Art. 195<br />

Le disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo I del titolo II del libro V del codice (Cod.<br />

Civ. 2096 e seguenti) e quelle contenute ne))e sezioni ll, III, IV e V de) capo 11 dello stesso titolo<br />

(Cod. Civ. 2141 e seguenti) si applicano anche ai rapporti in corso al momento dell'entrata in vigore<br />

del codice, salvo quanto e stabilito negli articoli seguenti.<br />

Art. 196<br />

Nei contratti di lavoro a tempo determinato in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice, che<br />

devono ancora durare per un periodo superiore a quello indicato dall'ultimo comma dell'art. 2097<br />

(ora abrogato) del codice stesso, il prestatore di lavoro può recedere dal contratto, decorso il<br />

quinquennio o il decennio dal giorno suddetto.<br />

Art. 197<br />

Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del rapporto di lavoro previste dall'art. 2113<br />

del codice, che hanno avuto luogo nei tre mesi anteriori all'entrata in vigore del codice, sono<br />

impugnabili a norma dell'articolo medesimo, e il termine per l'impugnazione decorre dalla data<br />

predetta.<br />

Art. 198<br />

I patti di non concorrenza previsti dall'art. 2125 del codice, che al giorno dell'entrata in vigore del<br />

codice devono ancora durare per un periodo superiore a quello stabilito nell'articolo stesso, sono<br />

efficaci per il periodo previsto nella detta disposizione a decorrere dalla data predetta.<br />

Art. 199

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!