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CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

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Art. 237<br />

Se il pegno è stato costituito anteriormente all'entrata in vigore del codice, le condizioni per<br />

l'efficacia della prelazione sono determinate dalle leggi anteriori.<br />

Si osservano invece le disposizioni del codice per ciò che concerne i poteri e gli obblighi del<br />

creditore pignoratizio (Cod. Civ. 2800 e seguenti).<br />

Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del secondo comma dell'art. 1888 del codice del<br />

1865, se il secondo credito è divenuto esigibile anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice.<br />

Art. 238<br />

L'opponibilità ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla cosa ipotecata e delle cessioni o<br />

liberazioni di pigioni o di fitti è regolata dalle disposizioni del codice (Cod. Civ. 2812), quantunque<br />

si tratti di diritti sorti o di cessioni o liberazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del<br />

codice stesso, sempre che il pignoramento sia eseguito posteriormente.<br />

Art. 239<br />

Le disposizioni dell'art. 2825 del codice si applicano anche alle ipoteche costituite e alle cessioni<br />

effettuate anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se la divisione ha luogo<br />

posteriormente.<br />

Art. 240<br />

Le ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice conservano la loro efficacia per venti anni<br />

dall'entrata in vigore del codice stesso, a meno che per la cessazione di tale efficacia (Cod. Civ.<br />

2847), secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un termine più breve.<br />

Art. 241<br />

La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 2855 del codice non si applica alle ipoteche iscritte<br />

prima dell'entrata in vigore del codice stesso. L'estensione degli effetti dell'iscrizione continua a<br />

essere regolata dalle leggi anteriori.<br />

Art. 242<br />

Le disposizioni del codice, secondo le quali l'esercizio di determinate facoltà del terzo acquirente<br />

dell'immobile ipotecato è subordinato alla trascrizione del titolo (Cod. Civ. 2858 e seguenti), non si

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