22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 1385 del codice si applicano anche se il<br />

contratto sia stato concluso anteriormente al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, e anche<br />

se a tale data sia stato già iniziato il giudizio e questo sia tuttora pendente.<br />

Art. <strong>16</strong>5<br />

Gli effetti dell'annullamento (Cod. Civ. 1445) o della risoluzione (Cod. Civ. 1453) dei contratti<br />

rispetto ai terzi sono regolati dalle disposizioni del codice civile del 1865 se la domanda sia stata<br />

proposta anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice.<br />

Art. <strong>16</strong>6<br />

Per le vendite immobiliari stipulate anteriormente all'entrata in vigore del codice, la rescissione a<br />

causa di lesione e regolata dalle disposizioni del codice del 1865.<br />

Art. <strong>16</strong>7<br />

Le disposizioni dell'art. 1462 del codice si applicano anche se la clausola ivi prevista sia inserita in<br />

un contratto stipulato prima del giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, quando l'eccezione<br />

del debitore sia opposta dopo o, se proposta prima, il relativo giudizio sia ancora pendente alla data<br />

predetta.<br />

Art. <strong>16</strong>8<br />

Le disposizioni relative agli effetti dell'eccessiva onerosità sopravvenuta (Cod. Civ. 1467 e<br />

seguenti) si applicano anche per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del codice se le<br />

circostanze e gli avvenimenti da cui deriva l'eccessiva onerosità si siano verificati dopo.<br />

Art. <strong>16</strong>9<br />

Le disposizioni che regolano le conseguenze del sopravvenuto mutamento nelle condizioni<br />

patrimoniali del debitore (Cod. Civ. 1461) si applicano anche quando si tratti di contratti anteriori<br />

all'entrata in vigore del codice, se il mutamento si avveri posteriormente.<br />

Art. 170<br />

Le disposizioni del secondo comma dell'art. 1473 del codice si applicano anche ai contratti di<br />

vendita conclusi anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se il rifiuto o l'impedimento<br />

del terzo ad accettare l'incarico si verificano dopo.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!