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CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

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2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;<br />

3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;<br />

4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul<br />

rendiconto relativo;<br />

5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.<br />

L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo<br />

ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il<br />

ventesimo dei titoli emessi e non estinti.<br />

Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria<br />

dei soci (2365 e seguenti, 2375). Per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel n. 2 di<br />

questo articolo è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti<br />

che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.<br />

La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle<br />

deliberazioni.<br />

All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci (att. 210).<br />

Art. 24<strong>16</strong> Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea<br />

Le deliberazioni prese dall'assemblea vincolano anche gli obbligazionisti assenti o dissenzienti.<br />

Ciascun obbligazionista può impugnare le deliberazioni che non sono prese in conformità della<br />

legge, a norma degli artt. 2377 e 2378.<br />

L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in<br />

contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti (att. 210).<br />

Art. 2417 Rappresentante comune<br />

Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti. Se non è nominato<br />

dall'assemblea a norma dell'art. 2415, è nominato con decreto dal presidente del tribunale su<br />

domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società (att. 104). Non possono<br />

essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio,<br />

gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle<br />

condizioni indicate nell'art. 2399.<br />

Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere<br />

rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro quindici giorni dalla notizia<br />

della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese<br />

(2634; att. 210).

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