22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Le disposizioni dell'art. 1921 del codice si applicano alle dichiarazioni di revoca posteriori<br />

all'entrata in vigore di esso, anche se il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente.<br />

Qualora i fatti che producono la decadenza del beneficiario o che autorizzano la revoca del<br />

beneficio si siano verificati dopo l'entrata in vigore predetta, si applicano le disposizioni dell'art.<br />

1922 del codice, anche se il contratto di assicurazione sia anteriore.<br />

Art. 189<br />

Le disposizioni del primo comma dell'art. 1943 del codice si osservano quando la presentazione del<br />

fideiussore avviene posteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, anche se l'obbligazione di<br />

dare un fideiussore sia sorta anteriormente.<br />

La disposizione del precedente comma non si applica se l'obbligazione di dare un fideiussore deriva<br />

da un contratto.<br />

Art. 190<br />

La disposizione dell'art. 1957 del codice si applica anche alle fideiussioni anteriori all'entrata in<br />

vigore del codice stesso se l'obbligazione principale scade dopo.<br />

Se l'obbligazione è già scaduta, il termine di sei mesi stabilito dal primo comma dell'art. 1957<br />

decorre dall'entrata in vigore suddetta.<br />

Art. 191<br />

La disposizione del secondo comma dell'art. 1962 del codice si applica anche ai contratti di<br />

anticresi anteriori, ma il termine di dieci anni decorre dall'entrata in vigore del codice stesso.<br />

Art. 192<br />

Il debitore può valersi della facoltà accordatagli dall'art. 1964 del codice, anche se il contratto di<br />

anticresi sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.<br />

Art. 193<br />

Le disposizioni degli artt. 1979, 1980, 1982, 1983, 1984 e 1985 del codice si applicano anche ai<br />

contratti di cessione dei beni ai creditori, conclusi anteriormente all'entrata in vigore di esso.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!