22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo<br />

secondo l'ordine seguente:<br />

1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'art. 2771;<br />

2) i crediti per i contributi, indicati dall'art. 2775;<br />

3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'art. 2774;<br />

4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'art. 2772;<br />

5) i crediti per l'imposta comunale sul l'incremento di valore degli immobili.<br />

Art. 2781 Concorso di privilegi speciali con crediti pignoratizi<br />

Qualora con crediti assistiti da privilegio speciale concorra un credito garantito con pegno (2784 e<br />

seguenti) e uno dei privilegi debba essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su<br />

quegli altri che devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado (att. 234).<br />

Art. 2782 Concorso di crediti egualmente privilegiati<br />

I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.<br />

La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi<br />

speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito.<br />

Art. 2783 Preferenza non determinata dalla legge<br />

Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale, esso<br />

prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice (att. 234).<br />

Art. 2783 bis Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del<br />

trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio<br />

I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli artt. 49 e 50 del Trattato che istituisce la<br />

Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché dalle relative maggiorazioni di mora, sono<br />

equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per<br />

l'imposta sul valore aggiunto.<br />

CAPO III<br />

Del pegno

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!