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CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

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Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti<br />

nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale<br />

di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.<br />

Art. 2457 Deposito dei libri sociali<br />

Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'art. 2455, i libri<br />

della società devono essere depositati (<strong>262</strong>6) e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro<br />

delle imprese. Chiunque può esaminarli, anticipando le spese.<br />

SEZIONE XI BIS<br />

Art. 2457 bis Pubblicazione nel Bollettino delle società per azioni e a responsabilità limitata e<br />

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana<br />

Gli amministratori e, se la società è in liquidazione, i liquidatori sono tenuti a richiedere la<br />

pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata o nella<br />

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti e fatti per i quali l'una o l'altra pubblicazione<br />

sia prescritta dal presente codice nel termine di un mese dall'iscrizione o dal deposito dell'atto nel<br />

registro delle imprese, salvo che sia previsto un termine diverso.<br />

Art. 2457 ter Effetti della pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a<br />

responsabilità limitata<br />

Gli atti per i quali il codice prescrive, oltre l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, la<br />

pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, sono<br />

opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano<br />

a conoscenza.<br />

Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma<br />

precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di<br />

averne conoscenza.<br />

In caso di discordanza tra il contenuto dell'atto depositato o iscritto nel registro delle imprese con il<br />

testo pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata,<br />

quest'ultimo non può essere opposto ai terzi. Costoro possono, tuttavia, valersene, salvo che la<br />

società provi che i terzi erano a conoscenza del testo iscritto o depositato nel registro delle imprese<br />

(2497 bis).

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