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CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

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donazioni sono soggette a riduzione, avuto riguardo alla misura dei diritti riservati ai legittimari<br />

stabilita dal codice (Cod. Civ. 537 e seguenti).<br />

La medesima disposizione si applica per le regole stabilite dal codice sulla collazione (Cod. Civ.<br />

737 e seguenti), sull'imputazione (Cod. Civ. 564) e sulla riunione fittizia (Cod. Civ. 556).<br />

Tuttavia per le donazioni di beni mobili fatte anteriormente al 21 aprile 1940, si tiene conto del<br />

valore risultante dalla stima annessa all'atto di donazione.<br />

Art. 136<br />

Le disposizioni degli artt. 580 e 594 del codice si applicano anche alle successioni apertesi prima<br />

del 21 aprile 1940, se i diritti dei figli naturali non riconoscibili o non riconosciuti non sono stati<br />

definiti con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o mediante convenzione.<br />

Possono inoltre valersi delle disposizioni degli artt. 580 e 594 i figli naturali che si trovano nelle<br />

condizioni previste dai nn. 1 e 4 dell'art. 269 del codice, ma che non possono ottenere la<br />

dichiarazione giudiziale di paternità perché nati anteriormente al 1° luglio 1939 (Comma dichiarato<br />

illegittimo dalla Corte Costituzionale).<br />

I figli naturali indicati dal comma precedente hanno facoltà di chiedere l'assegno vitalizio (Cod.<br />

Civ. 594) anche per le successioni già aperte, ma non oltre cinque anni prima del 21 aprile 1940;<br />

l'assegno in questo caso deve essere calcolato con riguardo allo stato e al valore che i beni ereditari<br />

avevano a tale data.<br />

Art. 137<br />

Non possono essere promosse né proseguite azioni per la dichiarazione di nullità, per vizio di<br />

forma, per incapacità a ricevere o per altre cause, di disposizioni testamentarie e di donazioni che<br />

sono valide secondo il codice. La nullità ammessa anche da questo non può essere pronunziata se<br />

non nei limiti da esso previsti.<br />

Art. 138<br />

Le condizioni di vedovanza (Cod. Civ. 636) ammesse dall'ultimo comma dell'art. 850 del codice<br />

del 1865, relative alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, conservano la loro efficacia.<br />

Art. 139<br />

I diritti derivanti da una disposizione testamentaria sotto condizione sospensiva si trasmettono agli<br />

eredi dell'onorato, se questi muore dopo il 21 aprile 1940 senza che la condizione si sia verificata.

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