22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito come base<br />

degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione (Cod. Proc. Civ. 568).<br />

Nell'atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio nel comune dove ha sede il<br />

tribunale competente per l'espropriazione (Cod. Proc. Civ. 26) e deve offrire di pagare il prezzo o il<br />

valore dichiarato.<br />

Un estratto sommario della notificazione è inserito nel giornale degli annunzi giudiziari.<br />

Art. 2891 Diritto dei creditori di far vendere i beni<br />

Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata dall'articolo precedente, qualunque<br />

dei creditori iscritti (2827 e seguenti) o dei relativi fideiussori (1936 e seguenti) ha diritto di<br />

richiedere l'espropriazione dei beni con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del<br />

codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti), purché adempia le condizioni che<br />

seguono:<br />

1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell'articolo<br />

precedente e al proprietario anteriore;<br />

2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il<br />

valore dichiarato;<br />

3) che contenga l'offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato<br />

come sopra;<br />

4) che l'originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore<br />

munito di mandato speciale.<br />

L'omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta.<br />

Art. 2892 Divieto di proroga dei termini<br />

I termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo comma dell'art. 2891 non possono<br />

essere prorogati.<br />

Art. 2893 Mancata richiesta dell'incanto<br />

Se l'incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall'art. 2891, il valore del bene<br />

rimane definitivamente stabilito nel prezzo, che l'acquirente ha posto a disposizione dei creditori a<br />

norma dell'art. 2890, n. 3.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!