22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SEZIONE II<br />

Disposizioni relative al Libro II<br />

Art. 52<br />

Presso la cancelleria di ogni pretura e tenuto, a cura del cancelliere e sotto la sorveglianza del<br />

pretore, il registro delle successioni.<br />

In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge (Cod.<br />

Civ. 484, 507 e seguenti, 519, 528, 702). L'inserzione e fatta di ufficio dal cancelliere, se si tratta di<br />

dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del pretore; su istanza della parte e dietro<br />

produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi.<br />

Il registro è diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione<br />

dell'eredità con beneficio d'inventario (Cod. Civ. 484) e tutti gli atti e le indicazioni relativi al<br />

beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredità beneficiate, comprese le<br />

nomine del curatore previste dagli artt. 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione<br />

dell'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito (Cod. Civ. 4983). Nella<br />

seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all'eredità (Cod. Civ. 519). Nella terza sono<br />

registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti (Cod. Civ. 528), nonché gli<br />

atti relativi alla curatela (Cod. Civ. 392, 424) e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli<br />

esecutori testamentari (Cod. Civ. 702).<br />

Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente l'indicazione del nome<br />

delle persone la cui successione si è aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le<br />

diverse indicazioni.<br />

Art. 53<br />

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal<br />

pretore. Nell'ultima pagina il pretore indica il numero dei fogli di cui esso è composto.<br />

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli<br />

estratti e i certificati che sono richiesti.<br />

Art. 54<br />

I creditori e i legatari non separatisti, se hanno proposto domanda giudiziale allo scopo di far valere<br />

sugli immobili separati il diritto loro attribuito dal secondo comma dell'art. 514 del codice, possono<br />

fare annotare tale domanda in margine all'iscrizione in separazione.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!