22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la interdizione se trattasi di<br />

interdetti<br />

il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della loro nomina<br />

e della prestazione del giuramento da parte del tutore;<br />

le risultanze dell'inventario e del conto annuale<br />

l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano<br />

modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;<br />

la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura;<br />

le risultanze del rendiconto definitivo.<br />

Art. 49<br />

Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura<br />

del cancelliere:<br />

la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione o della sentenza che<br />

pronunzia la inabilitazione;<br />

il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona emancipata o inabilitata;<br />

il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all'emancipato o<br />

all'inabilitato;<br />

la data del provvedimento che revoca l'emancipazione o della sentenza che revoca la inabilitazione.<br />

Art. 50<br />

Il giudice tutelare vigila sulla tenuta dei registri, che sono da lui numerati e vidimati prima di essere<br />

posti in uso. Alla fine di ogni anno fa rapporto sulla tenuta medesima al procuratore della<br />

Repubblica.<br />

Art. 51<br />

Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i<br />

provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 252, <strong>262</strong>, 279, 3<strong>16</strong>, 317 bis,<br />

330, 332, 333, 334 e 335 del codice.<br />

A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmettere copia in<br />

carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio<br />

per la prescritta annotazione.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!