22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

L'inabilitato, che al giorno dell'entrata in vigore del codice esercita un'impresa commerciale, non<br />

può continuarla se non con l'autorizzazione prevista dall'art. 425 del codice stesso. Questa<br />

autorizzazione produce effetto fin dal detto giorno qualora sia pubblicata, secondo le nuove<br />

disposizioni, entro tre mesi successivi.<br />

Art. 200<br />

Le disposizioni del codice, relative alla tenuta delle scritture contabili (Cod. Civ. 2214 e seguenti) e<br />

alla redazione del bilancio (Cod. Civ. 2217, 2423 e seguenti) per gli imprenditori che esercitano<br />

un'attività commerciale (Cod. Civ. 2195) e per le società soggette a registrazione (Cod. Civ. 2200),<br />

entreranno in vigore il 1° gennaio 1943.<br />

Fino a tale data le scritture contabili si considerano regolarmente tenute a tutti gli effetti previsti dal<br />

codice in quanto siano regolarmente tenute secondo le leggi anteriori.<br />

Fino all'attuazione delle disposizioni relative al registro delle imprese (99), la numerazione, la<br />

bollatura e la vidimazione dei libri contabili prescritte dal codice saranno eseguite dal cancelliere<br />

del tribunale o della pretura, o da un notaio secondo le leggi anteriori, e le relative richieste<br />

dovranno essere annotate nel registro dei libri di commercio istituito presso la cancelleria del<br />

tribunale a norma delle leggi anteriori.<br />

Art. 201<br />

Ai contratti d'opera stipulati prima dell'entrata in vigore del codice non si applica la decadenza<br />

prevista nel secondo comma dell'art. 2226 del codice, salvo che la consegna dell'opera avvenga<br />

posteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.<br />

Art. 202<br />

Le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro V del codice (Cod. Civ. 2229 e seguenti)<br />

si applicano anche ai rapporti di prestazione d'opera intellettuale in corso al giorno dell'entrata in<br />

vigore del codice stesso, salva l'osservanza delle leggi speciali.<br />

Art. 203<br />

Le disposizioni contenute nel capo II del titolo IV del libro V del codice (Cod. Civ. 2240 e seguenti)<br />

si applicano anche ai rapporti di lavoro domestico in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice<br />

stesso.<br />

Art. 204

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!