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CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

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Le cause di nullità o annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza<br />

della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto e<br />

quinto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.<br />

Art. 2384 Poteri di rappresentanza<br />

Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che<br />

rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo.<br />

Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche se<br />

pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente<br />

agito a danno della società (2487).<br />

Art. 2384 bis Atti che eccedono i limiti dell'oggetto sociale<br />

L'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società non<br />

può essere opposta ai terzi in buona fede.<br />

Art. 2385 Cessazione degli amministratori<br />

L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di<br />

amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane<br />

in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui<br />

la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.<br />

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il<br />

consiglio di amministrazione è stato ricostituito.<br />

La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro quindici<br />

giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale (<strong>262</strong>6) è pubblicata nel Bollettino<br />

ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (2330, 2457).<br />

Art. 2386 Sostituzione degli amministratori<br />

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a<br />

sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati<br />

restano in carica fino alla prossima assemblea.<br />

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare<br />

l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.<br />

Gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro<br />

nomina.

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