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CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

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Art. 2418 Obblighi e poteri del rappresentante comune<br />

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli<br />

obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle<br />

operazioni di sorteggio delle obbligazioni (2421, 2831). Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei<br />

soci (2370).<br />

Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche<br />

nell'amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento e nella liquidazione<br />

coatta amministrativa della società debitrice (att. 210).<br />

Art. 2419 Azione individuale degli obbligazionisti<br />

Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti,<br />

salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'art. 2415 (att.<br />

210).<br />

Art. 2420 Sorteggio delle obbligazioni<br />

Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza<br />

del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio (att. 210).<br />

Art. 2420 bis Obbligazioni convertibili in azioni<br />

L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni,<br />

determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione<br />

non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.<br />

Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare<br />

corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione.<br />

Le obbligazioni convertibili non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale.<br />

Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni<br />

spettanti gli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese<br />

successivo gli amministratori devono (<strong>262</strong>0) depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese<br />

un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle<br />

azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 2444.<br />

Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né<br />

la riduzione del capitale esuberante, né la modificazione delle disposizioni dell'atto costitutivo<br />

concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata<br />

data la facoltà, mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a

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