22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 2801 Consegna del documento<br />

Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al<br />

creditore.<br />

Art. 2802 Riscossione di interessi e di prestazioni periodiche<br />

Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni<br />

periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale.<br />

Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.<br />

Art. 2803 Riscossione del credito dato in pegno<br />

Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo<br />

ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel<br />

luogo stabilito d'accordo o altrimenti determinato dall'autorità giudiziaria. Se il credito garantito è<br />

scaduto, il creditore può ritenere del denaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue<br />

ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può farle<br />

vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme degli artt. 2797 e 2798.<br />

Art. 2804 Assegnazione o vendita del credito dato in pegno<br />

Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in<br />

pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito (2744, 2928).<br />

Se il credito non e ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'art. 2797.<br />

Art. 2805 Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno<br />

Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli<br />

spetterebbero contro il proprio creditore (1250, 1254).<br />

Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al<br />

creditore pignoratizio la compensazione (1248) verificatasi anteriormente.<br />

Art. 2806 Pegno di diritti diversi dai crediti<br />

Il pegno di diritti diversi dai crediti (2352) si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il<br />

trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 2787.<br />

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!