22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 38<br />

Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 84, 90,<br />

171, 194, comma secondo, 250, 252, <strong>262</strong>, 264, 3<strong>16</strong>, 317 bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo<br />

comma, nonché nel caso di minori dall'art. 269, primo comma, Cod. Civ.<br />

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non e espressamente stabilita la<br />

competenza di una diversa autorità giudiziaria.<br />

In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.<br />

Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla<br />

sezione di corte di appello per i minorenni.<br />

Art. 39<br />

L'omologazione prevista negli artt. 406 e 412 del codice è di competenza del tribunale per i<br />

minorenni.<br />

Art. 40<br />

La domanda per l'interdizione del minore emancipato (Cod. Civ. 414) e quella per l'interdizione o<br />

l'inabilitazione del minore nell'ultimo anno della minore età (Cod. Civ. 4<strong>16</strong>) devono essere proposte<br />

davanti al tribunale per i minorenni.<br />

Art. 41<br />

I provvedimenti previsti nell'art. 145 del codice sono di competenza del pretore del mandamento<br />

del luogo in cui è stabilita la residenza familiare (Cod. Civ. 144) o, se questa manchi, del pretore del<br />

mandamento del luogo del domicilio di uno dei coniugi.<br />

Art. 42<br />

I provvedimenti indicati nell'art. 423 del codice e le sentenze di revoca previste nell'art. 429 del<br />

codice stesso devono essere trasmessi in copia in carta libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione,<br />

al giudice tutelare a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che li ha pronunziati.<br />

Art. 43<br />

I provvedimenti del giudice tutelare (Cod. Civ. 344 e seguenti) sono emessi con decreto.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!