22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

esenti in tutto o in parte, osservato il limite stabilito dall'art. 2876 per il valore della cautela (att.<br />

243).<br />

Art. 2874 Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale<br />

Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai nn. 1 e 2 dell'art. 2817, e le ipoteche giudiziali<br />

(2818 e seguenti) devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione<br />

hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore<br />

nell'iscrizione eccede di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta.<br />

Art. 2875 Eccesso nel valore dei beni<br />

Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione<br />

dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli<br />

accessori a norma dell'art. 2855.<br />

Art. 2876 Limiti della riduzione<br />

La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e<br />

l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela.<br />

Art. 2877 Spese della riduzione<br />

Le spese necessarie per eseguire la riduzione anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico<br />

del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito<br />

fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest'ultimo.<br />

Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente,<br />

salvo che siano compensate tra le parti (Cod. Proc. Civ. 91 e seguenti).<br />

SEZIONE X<br />

Dell'estinzione delle ipoteche<br />

Art. 2878 Cause di estinzione<br />

L'ipoteca si estingue (1232):

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!