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CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

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Se l'iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli all'ordine (2008 e seguenti), le citazioni e<br />

notificazioni previste dall'articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l'iscrizione a<br />

norma degli artt. 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l'annotazione a favore di un possessore<br />

successivo.<br />

Se si tratta di obbligazioni al portatore (2003 e seguenti, 2413 e seguenti), le citazioni e le<br />

notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli obbligazionisti (2410) il cui nome è<br />

annotato in margine all'iscrizione (2831). Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel<br />

registro delle imprese (2188 e seguenti) e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano designato<br />

dall'autorità giudiziaria.<br />

Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non è stato annotato in margine<br />

all'iscrizione dell'ipoteca, le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da<br />

nominarsi dall'autorità giudiziaria. Il decreto di nomina del curatore deve essere pubblicato con le<br />

modalità prescritte nel comma precedente.<br />

Art. 2846 Spese d'iscrizione<br />

Le spese d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è patto contrario, ma devono<br />

essere anticipate dal richiedente.<br />

§ 2 Della Innovazione<br />

Art. 2847 Durata dell'efficacia dell'iscrizione<br />

L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non è<br />

rinnovata prima che scada detto termine (att. 240).<br />

Art. 2848 Nuova iscrizione dell'ipoteca<br />

Nonostante il decorso del termine indicato dall'articolo precedente, il creditore può procedere a<br />

nuova iscrizione; in tal caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione.<br />

La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno<br />

trascritto il loro titolo (2644).<br />

Art. 2849 (abrogato)

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