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CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

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Dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere depositato nel registro delle<br />

imprese e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata il<br />

testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata (2494).<br />

Art. 2437 Diritto di recesso<br />

I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della<br />

società, o il trasferimento della sede sociale all'estero (2369) hanno diritto di recedere dalla società e<br />

di ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, se queste<br />

sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal<br />

bilancio dell'ultimo esercizio.<br />

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti<br />

all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre<br />

quindici giorni (2964) dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese (2188;<br />

att. 100).<br />

E' nullo (1421 e seguenti) ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne rende più gravoso<br />

l'esercizio.<br />

Art. 2438 Aumento di capitale<br />

Non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano interamente liberate<br />

(2630).<br />

Art. 2439 Sottoscrizione e versamenti<br />

I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla<br />

società almeno i tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un<br />

sopraprezzo, questo deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.<br />

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza di<br />

quelli stabiliti dall'art. 2441, 2° e 3° comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale è<br />

aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo<br />

abbia espressamente previsto.<br />

Art. 2440 Conferimenti di beni in natura e di crediti<br />

Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le<br />

disposizioni degli artt. 2342, 2° e 3° comma, e 2343.

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