22.05.2013 Views

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ... - Testi Elettronici

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

applicano a coloro il cui acquisto e anteriore all'entrata in vigore del codice stesso, se a norma del<br />

codice del 1865 la trascrizione non era a quell'effetto richiesta.<br />

Art. 243<br />

Le disposizioni degli artt. 2872, secondo comma, e 2873, secondo e terzo comma, del codice si<br />

applicano anche alle ipoteche iscritte anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.<br />

Art. 244<br />

Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche (Cod. Civ. 2889 e seguenti; Cod. Proc. Civ.<br />

795) è in corso all'entrata in vigore del codice, esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori,<br />

ma, per quanto concerne l'espropriazione, si osservano le disposizioni dell'art. 222 delle norme di<br />

attuazione e transitorie relative al codice di procedura civile, approvate con Rd 18 dicembre 1941,<br />

n. 1368.<br />

Art. 245<br />

Gli effetti del sequestro conservativo (Cod. Civ. 2906) e del pignoramento (Cod. Civ. 2912 e<br />

seguenti) eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice sono determinati dalle<br />

disposizioni del codice del 1865.<br />

Art. 246<br />

Le disposizioni dell'art. 2932 del codice si applicano anche se l'obbligo di concludere il contratto è<br />

sorto anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, purché l'inadempimento si verifichi<br />

posteriormente.<br />

Art. 247<br />

Cessano di avere effetto dalla data dell'entrata in vigore del codice le cause di sospensione della<br />

prescrizione che non sono da questo ammesse (Cod. Civ. 2941 e seguenti).<br />

Art. 248<br />

Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della prescrizione nei riguardi dei<br />

buoni del tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezione<br />

autonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti postali di risparmio, dei buoni postali<br />

fruttiferi e di quelli della cassa depositi e prestiti.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!